Art. 1.

      1. Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale, di cui:

          a) cinque presso il Ministero della pubblica istruzione;

          b) cinque presso il Ministero dell'università e della ricerca.